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Compensi
I criteri della tariffa forense si applicano sia per le prestazioni stragiudiziali che per quelle giudiziali.
La tariffa giudiziale è divisa in diritti ed onorari.
I diritti sono dovuti per l’attività procuratoria (c.d. ministero di difensore, ossia la rappresentanza tecnica in udienza) che può essere svolta anche dalla stessa persona che difende, in qualità di avvocato, la parte. I diritti riguardano ogni singola attività svolta dal procuratore (per esempio deposito di fascicoli, richiesta di notificazione, iscrizione a ruolo) ed hanno un’entità diversa a seconda del valore della causa.
Gli onorari sono invece dovuti per la difesa (la c.d. assistenza di difensore) e costituiscono i compensi per le attività sostanziali quali la redazione degli atti, lo studio della controversia e dei documenti, ecc. Essi sono dovuti sia nell’attività giudiziale che in quella stragiudiziale e vanno liquidati tenendo conto, tra l’altro, della natura e del valore della controversia, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e del grado del giudice adito.
Il professionista ha altresì diritto ad un rimborso forfetario per spese generali, attualmente determinato in misura del 12,5 % su diritti ed onorari, e al versamento del contributo integrativo della Cassa Previdenza (C.P.A.), il quale verrà calcolato in ragione del 2% sul totale della parcella (Imponibile IRPEF).